(Decreto del Ministero della salute, 26 ottobre 2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 278 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede, al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274 del medesimo articolo, che:
il livello complessivo della spesa del servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006;
l'incremento è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
tali criteri e modalità prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Ritenuto che per definire i criteri con i quali procedere alla ripartizione tra le regioni si debbano escludere quelle a statuto speciale che per legge finanziano la spesa sanitaria senza alcun concorso dello Stato;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che in tal senso si è espressa nella seduta del 28 marzo 2006;
Decreta: