(Decreto del Ministero della salute, 26 ottobre 2006)
1. In presenza di eventuali disponibilità residue le somme sono riassegnate, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni interessate che abbiamo richiesto l'ammissione al riparto e abbiano sottoscritto l'accordo di cui all'art. 2, commi 2 e 3.
2. All'erogazione delle risorse, conseguente alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 2, comma 3, provvede con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito della stipula degli accordi di cui all'art. 2, comma 2 secondo le seguenti modalità:
a) 30 per cento all'atto della sottoscrizione dell'accordo;
b) un ulteriore 30% a condizione che siano stati rispettati gli obiettivi intermedi contenuti nell'accordo e valutati dal Tavolo di verifica degli adempimenti;
c) il saldo a condizione che siano stati raggiunti gli obiettivi finali contenuti nell'accordo e valutati dal Tavolo di verifica degli adempimenti.
3. La verifica del mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere b) e c) costituisce condizione per la sospensione dell'erogazione delle somme e per il recupero di quanto già versato.