(Decreto del Ministero della salute, 26 ottobre 2006)
1. L'accesso alle risorse di cui all'art. 1 è riservato alle regioni che, nel periodo 2001-2004, abbiano fatto registrare un disavanzo medio annuo pari o superiore al 5 per cento del finanziamento spettante alla regione in base alle risultanze del Tavolo di verifica degli adempimenti.
2. Le regioni interessate debbono produrre ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di ammissione alle risorse di cui all'art. 1 e di sottoscrizione a tal fine di specifico accordo diretto al conseguimento di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo. La richiesta deve essere corredata da un documento contenente:
a) una valutazione analitica delle cause strutturali del disavanzo registrato nel periodo considerato;
b) la formulazione di proposte per la correzione delle diseconomie strutturali;
c) la riformulazione, ove necessario, del programma regionale di edilizia sanitaria, in attuazione dell'art. 20 della legge n. 67/1988;
d) elementi per il coordinamento con gli eventuali accordi che la medesima regione abbia già stipulato o intenda stipulare in applicazione dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero in applicazione dell'art. 1, comma 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Sulla base delle richieste pervenute ai sensi del comma 2 si provvede:
a) entro quindici giorni dal termine di cui al comma 2, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, al riparto fra le regioni delle risorse di cui all'art. 1;
b) entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui alla lettera a), alla sottoscrizione degli specifici accordi.
(modificato dal DMS 02.11.07 - ndr)