DMS 01.12.06* - articolo 2

 

Articolo 2

(Decreto del Ministero della salute, 1 dicembre 2006)

1. La Certiquality S.r.l. indicata all'art. 1 è competente ad emettere certificazione CE per le seguenti tipologie di dispositivi medici:

1) Allegati V e VI:

a) dispositivi medici monouso di classe I in confezione sterile per gli aspetti relativi alla sterilizzazione.

2) Allegati II, V e VI:

a) prodotti per anestesia, rianimazione e respirazione;

b) prodotti e materiali per ortopedia e riabilitazione e loro accessori anche attivi;

c) strumenti medicali e di misura dotati di fonte energetica indipendente o non attivi;

d) prodotti e materiali per uso odontoiatrico e loro accessori anche attivi;

e) prodotti per uso oftalmico;

f) prodotti ed accessori per uso chirurgico;

g) prodotti per endoscopia e laparoscopia;

h) materiali sensibili ad uso medico;

i) prodotti per circolazione extracorporea ed accessori, inclusi gli accessori attivi;

l) cateteri ed accessori;

m) prodotti per contraccezione;

n) prodotti per disinfezione di dispositivi medici e per trattamento di lenti a contatto;

o) bendaggi, medicazioni, cerotti ed affini.

2. E' escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III.


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