ACN specialisti 2005 - Articolo 24: Comitato consultivo zonale

(ACN-SPECIALISTI 2005)

Articolo 24 - Comitato consultivo zonale

1. In ogni ambito provinciale, comprensivo di una o più aziende, è costituito un Comitato consultivo zonale.

2. Il Comitato ha sede presso l'azienda individuata ai sensi del precedente Accordo nazionale.

3. L'azienda sede del Comitato zonale, d'intesa con l'Assessorato alla Sanità della Regione, è tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale attività, facente parte della sua struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato e per consentire al segretario l'espletamento di tutte le funzioni attribuite al Comitato stesso. Le aziende interessate allo stesso Comitato concorrono agli oneri sostenuti in rapporto proporzionale al numero di abitanti, con le modalità definite dalla Regione.

4. Il Comitato è composto da:

a) il Direttore generale dell'azienda, o da un suo delegato, che ne assume le presidenza;

b) cinque rappresentanti tecnici per le aziende della provincia, designati di intesa dai Direttori generali delle aziende;

c) sei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo, operanti nell’ambito zonale.

5. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono eletti, secondo le procedure di cui al successivo art.26, gli altri tre rappresentanti vengono designati, tra gli specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito zonale, dai Sindacati di cui all'art. 34 comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe provinciali. I rappresentanti sono individuati dai tre sindacati con maggiore consistenza associativa provinciale. Qualora uno o più sindacati non abbiano la possibilità di designare un proprio rappresentante, i membri mancanti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa provinciale.

6. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.

7. Quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardano gli altri professionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, sono sostituiti da tre rappresentanti per le categorie interessate, designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al presidente del comitato zonale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso.
(vidi modifica introdotta dalla SISAC in data 03.11.05 - ndr)

8. Il Comitato è costituito con provvedimento del Direttore generale dell'azienda, che procede alla nomina dei componenti.

9. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) formazione delle graduatorie;

b) gestione unitaria del rapporto relativamente agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti che operano presso più aziende dello stesso ambito zonale, o presso le istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del presente Accordo, nonché tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli incaricati presso le singole aziende con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attività in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, delle attività rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all'art. 16, del sopravvenire di motivi di incompatibilità di cui all'art. 15, della certificazione dello stato di servizio dei sanitari, nonché di ogni altra attività prevista dal presente Accordo;

c) indicazione, all’azienda che deve conferire l'incarico, e alle istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del presente Accordo, del nominativo del sanitario avente diritto all'aumento di orario e a ricoprire il turno vacante;

d) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti ambulatoriali ed altri professionisti, sia incaricati che in graduatoria, ai fini:

- dell'accertamento delle incompatibilità e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonché del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione di compatibilità con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attività dell'incarico in atto svolto;

- della formulazione alle aziende, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede più vicina alla residenza del sanitario anche nell'ambito dello stesso Comune;

e) procedure di cui agli articoli 17 e 18 del presente Accordo.

10. Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta dei Direttori generali delle aziende in merito alle attività previste dal presente Accordo.

11. Il Comitato, qualora a richiesta di una delle parti debba trattare specifici aspetti riguardanti una singola azienda o una delle istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del presente Accordo, può essere integrato dal titolare, o suo delegato, del potere di rappresentanza dell’azienda interessata o dell’istituzione, qualora non facente già parte del Comitato, e da uno specialista ambulatoriale o professionista titolare d'incarico designato dai componenti di categoria membri del Comitato zonale.

12. Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.

13. Il Comitato è validamente riunito qualunque sia il numero dei componenti presenti e delibera a maggioranza.

14. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

15. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente indicato dall’azienda sede del Comitato. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al presidente del Comitato.

16. I pareri di competenza dei Comitati sono obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni. I pareri sono vincolanti nei casi espressamente previsti.