(Decreto del Ministero della salute, 20 settembre 2006)
IL DIRIGENTE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Visti gli articoli 28 e 29-ter del regolamento per la sanitā marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni, recante disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;
Visto che ai sensi dell'art. 37-bis del citato regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, sono previsti atti di revisione con periodicitā non superiore a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;
Visto il proprio decreto ministeriale 4 marzo 2005, con il quale č stata disposta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000;
Visto il D.D. 11 maggio 2006 con il quale sono stati approvati gli elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti le cui autorizzazioni e iscrizioni sono state confermate a seguito della conclusione delle procedure di revisione in base a quanto previsto dall'art. 6 del sopra richiamato decreto ministeriale 4 marzo 2005;
Vista l'istanza con cui il dott. Marco Guadagni, causa la sua temporanea irreperibilitā al domicilio segnalato nella richiesta di revisione, chiedeva di poter completare l'invio della documentazione per la revisione;
Decreta: