Determinazione AIFA 27.09.06 - articolo 1

Articolo 1

(Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, 27 settembre 2006)

1. I prezzi al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale vigenti alla data di entrata in vigore della presente determinazione sono ridotti nella misura del 5%.

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai prodotti emoderivati di origine estrattiva, agli emoderivati da DNA ricombinante, ai vaccini e ai medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con prezzo al pubblico uguale o inferiore a 5 Euro, vigente alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

3. Per i prodotti autorizzati successivamente alla data del 1° ottobre 2006, la riduzione temporanea si applica sul prezzo negoziato. Il prezzo al pubblico finale è arrotondato alla seconda cifra decimale.


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