(Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, 9 giugno 2006)
1. Fatte salve le disposizioni recate dall'art. 2 della determinazione 30 dicembre 2005 citata in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 408, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e delle misure di cui all'art. 48, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, il prezzo al pubblico vigente alla data di pubblicazione del presente provvedimento dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale già ridotti per effetto della determinazione in data 30 dicembre 2005, citata in premessa, è temporaneamente ed ulteriormente ridotto dal 4,4% al 5%. Per i prodotti autorizzati successivamente alla data del 15 luglio 2006, la riduzione temporanea si applica sul prezzo negoziato. Il prezzo al pubblico finale è arrotondato alla seconda cifra decimale.
2. La riduzione del prezzo dal 4,4% al 5%, non si applica ai prodotti emoderivati di origine estrattiva, agli emoderivati da DNA ricombinante, ai vaccini e ai medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modifiche, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modifiche, con prezzo al pubblico uguale o inferiore a 5 Euro.