Decreto legislativo 219/06 - articolo 98: Tutela delle prove e delle sperimentazioni finalizzate ad una modifica della classificazione

Articolo 98 - Tutela delle prove e delle sperimentazioni finalizzate ad una modifica della classificazione

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

1. Quando una modifica della classificazione di un medicinale è stata autorizzata in base a prove precliniche o sperimentazioni cliniche significative, l'AIFA, per un anno dalla data di tale autorizzazione, non tiene conto di tali prove precliniche o sperimentali ai fini dell'esame della domanda di classificazione di un altro medicinale a base della stessa sostanza presentata da diverso richiedente o titolare.

(vedi modifica introdotta dall'articolo 2, comma 15 del decreto legislativo 274/07 - ndr)


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