(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
1. I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94.
2. Il farmacista può dare consigli al cliente, in farmacia, sui
medicinali di cui al comma 1. Gli stessi medicinali possono essere
oggetto di pubblicità presso il pubblico se hanno i requisiti
stabiliti dalle norme vigenti in materia e purchè siano rispettati i
limiti e le condizioni previsti dalle stesse norme.
(modificato dall'articolo
2, comma 14, lettera a) del decreto legislativo 274/07 - ndr)
3. Se il medicinale è classificato nella classe c-bis di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in
etichetta deve essere riportata la dicitura «medicinale di
automedicazione». Nei rimanenti casi deve essere riportata la
dicitura «medicinale non soggetto a prescrizione medica».
(modificato dall'articolo
2, comma 14, lettera b) del decreto legislativo 274/07 - ndr)
4. L'imballaggio esterno dei medicinali previsti dal presente articolo, reca un bollino di riconoscimento che ne permette la chiara individuazione da parte del consumatore, conforme al decreto del Ministro della salute in data 1° febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002.