(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
1. La domanda di AIC di un generatore di radionuclidi è corredata anche delle informazioni e dei documenti seguenti:
a) una descrizione generale del sistema con una dettagliata descrizione dei componenti dello stesso suscettibili di influire sulla composizione o sulla qualità della preparazione del radionuclide derivato;
b) le caratteristiche qualitative e quantitative dell'eluato o del sublimato.