(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
(modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera i), della legge 37/19 - ndr)
1. Il produttore istituisce e mette in opera un efficace sistema di garanzia della qualitą farmaceutica, che implica l'attiva partecipazione del personale direttivo e degli addetti a tutte le diverse attivitą di produzione, documentazione e controllo.