Decreto legislativo 219/06 - articolo 4: Salvaguardia delle norme sulla protezione radiologica; materie escluse dal campo di applicazione

Articolo 4 - Salvaguardia delle norme sulla protezione radiologica; materie escluse dal campo di applicazione

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

1. Nessuna disposizione del presente decreto puņ essere interpretata come derogatoria alle norme relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami o trattamenti medici o a quelle comunitarie che fissano le regole di base relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

2. Esulano dal campo di applicazione del presente decreto la disciplina dei prezzi dei medicinali e quella dell'inclusione degli stessi nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.


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