(modificato dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 158/12 - ndr)
(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla
data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
l'autorizzazione o la registrazione semplificata di tali prodotti è
rilasciata secondo la disciplina del presente decreto.
(modificato dall'articolo
2, comma 3 del decreto legislativo 274/07 - ndr)
2. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste dal titolo IX.
3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.