Decreto legislativo 219/06 - articolo 20: Disposizione transitoria sui medicinali omeopatici; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici

Articolo 20 - Disposizione transitoria sui medicinali omeopatici; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici

(modificato dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 158/12 - ndr)

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'autorizzazione o la registrazione semplificata di tali prodotti è rilasciata secondo la disciplina del presente decreto.
(modificato dall'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 274/07 - ndr)

2. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste dal titolo IX.

3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.


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