(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
1. L'AIFA comunica immediatamente all'Organizzazione mondiale della sanità informazioni adeguate sulle decisioni concernenti medicinali in commercio che possono incidere sulla tutela sanitaria in Paesi terzi.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 42/14 - ndr)
2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è inviata all'EMEA e al Ministero della salute.