Decreto legislativo 219/06 - articolo 109: Ispezioni del Ministero della salute e AIFA

Articolo 109 - Ispezioni del Ministero della salute e AIFA

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

1. Ferme restando le competenze affidate dal presente decreto alle regioni e alle province autonome, il Ministero della salute e l'AIFA possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso i magazzini e le altre sedi in cui vengono conservati medicinali, per accertamenti attinenti a profili di propria competenza.
(modificata dall'articolo 1, comma 22, lettera a) del decreto legislativo 17/2014 - ndr)

2. Su richiesta del Ministero della salute e dell'AIFA le ispezioni di cui al comma 1 possono essere effettuate dalle regioni e dalle province autonome.
(modificata dall'articolo 1, comma 22, lettera b) del decreto legislativo 17/2014 - ndr)


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