(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
1. Le disposizioni del presente titolo ad eccezione dell'articolo 105, comma 1 e 3, disciplinano, per quanto applicabili, anche l'attivitą di coloro che detengono, per la successiva distribuzione, medicinali per uso umano sulla base di contratti di deposito stipulati con i titolari dell'AIC dei medicinali o con loro rappresentanti.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 2, comma 20 del decreto legislativo 274/07 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 1, comma 21 del decreto legislativo 17/2014 - ndr)