Decreto legislativo 219/06 - articolo 107: Individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali

Articolo 107 - Individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

1. Le farmacie aperte al pubblico, le farmacie ospedaliere e le altre strutture che detengono medicinali direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente devono essere in grado di comunicare sollecitamente alle autorità competenti che ne fanno richiesta le informazioni che consentono di individuare il canale di distribuzione di ciascun medicinale.
(modificato dall'articolo 2, comma 19 del decreto legislativo 274/07 - ndr)


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