(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
1. Le farmacie aperte al pubblico, le farmacie ospedaliere e le
altre strutture che detengono medicinali direttamente destinati alla
utilizzazione sul paziente devono essere in grado di comunicare
sollecitamente alle autorità competenti che ne fanno richiesta le
informazioni che consentono di individuare il canale di distribuzione
di ciascun medicinale.
(modificato dall'articolo
2, comma 19 del decreto legislativo 274/07 - ndr)