(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
1. Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve soddisfare le condizioni seguenti:
a) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali;
b) disporre di adeguato personale nonchè di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per reati contro il patrimonio o comunque connessi al commercio di medicinali non conforme alle disposizioni del presente decreto, nè condanne penali definitive di almeno due anni per delitti non colposi;
c) impegnarsi a rispettare gli obblighi cui è soggetto a norma dell'articolo 104.
2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 deve
svolgere la propria attività a carattere continuativo nella sede
indicata nell'autorizzazione con un orario compatibile con le
necessità derivanti dalle dimensioni dell'attività di distribuzione
espletata.
(modificato dall'articolo
2, comma 17 del decreto legislativo 274/07 - ndr)
3. La responsabilità di più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona, purchè l'attività da questa svolta in ciascun magazzino sia compatibile con quanto previsto al comma 2.