Decreto legislativo 219/06 - articolo 100: Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali

Articolo 100 - Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

1. La distribuzione all'ingrosso di medicinali č subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autoritā competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome.
(modificato dall'articolo 1, comma 17 del decreto legislativo 17/2014 - ndr)

(vedi modifica introdotta dall'articolo 2, comma 16 del decreto legislativo 274/07 - ndr)

2. Le attivitā di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono fra loro incompatibili.
(abrogato all'articolo 5, comma 7, del DL 223/06 come modificato dalla legge 248/06 - ndr)

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non č richiesta se l'interessato č in possesso dell'autorizzazione alla produzione prevista dall'articolo 50 a condizione che la distribuzione all'ingrosso č limitata ai medicinali, comprese le materie prime farmacologicamente attive, oggetto di tale autorizzazione.

4. Il possesso dell'autorizzazione ad esercitare l'attivitā di grossista di medicinali non dispensa dall'obbligo di possedere l'autorizzazione alla produzione ottenuta in conformitā al titolo IV, e di rispettare le condizioni stabilite al riguardo, anche quando l'attivitā di produzione o di importazione č esercitata a titolo di attivitā collaterale.

5. E' esclusa dall'ambito di applicazione del presente titolo l'attivitā di intermediazione del commercio all'ingrosso che non comporta acquisto o cessione di medicinali all'ingrosso.

6. Le bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed eventualmente di altri gas medicinali da individuarsi con decreto del Ministro della salute, possono essere forniti direttamente al domicilio dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle disposizioni regionali.


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