CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO,
PROVVEDIMENTO 15 DICEMBRE 2005
(Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14.06.06,
Suppl. Ordinario n. 145)
Intesa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Stato-Regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003, sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - Accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta. (Rep. n. 2396)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 15 dicembre 2005:
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che all'art. 52, comma 27, nel sostituire l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412: - ha istituito la Struttura interregionale sanitari convenzionati - SISAC, per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; - ha previsto che tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, sia costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome; - ha disposto che della delegazione facciano parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri; - ha demandato ad un accordo in questa Conferenza la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; - ha disposto, a tali fini, l'autorizzazione di una spesa annua, nel limite massimo di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003;
Visto l'art. 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, che dispone che il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in questa Conferenza Stato-Regioni previsto dal citato art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni e che 1'accordo nazionale è reso esecutivo con l'intesa sancita in questa Conferenza, con le modalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il proprio atto rep. n. 1805 del 25 luglio 2003, con il quale, in attuazione del citato art. 52, comma 27, della legge n. 289 del 2002, si è proceduto alla disciplina del procedimento di contrattazione collettiva in questione e che l'art. 5, analogamente a quanto dispone il citato art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede:
al comma 5, che nel procedimento delle ipotesi di accordo in questione si debba acquisire l'intesa di questa Conferenza, chiamata ad esprimersi dopo la certificazione da parte della Corte dei conti, da rendere entro quindici giorni dall'invio, superati i quali il parere si intende positivamente reso, salvo la richiesta di acquisizione di ulteriori elementi di valutazione;
ai commi 6 e 7, che, ove la predetta certificazione non sia positiva, la Corte riferisca al Parlamento e che in ogni caso la procedura debba concludersi nei termini fissati dal comma 7 del citato decreto legislativo n. 165/2001 (quaranta giorni dall'ipotesi di accordo), decorsi i quali l'ipotesi di accordo è oggetto di intesa in questa Conferenza, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative;
Vista la proposta di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici pediatri di libera scelta, inviato a questa Conferenza dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, con nota del 17 novembre 2005, al fine di acquisire l'intesa in oggetto di cui all'art. 2-nonies, comma 1, della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, ed all'art. 5 del citato Accordo Stato-regioni rep. n. 1805 del 24 luglio 2003;
Considerato che le Sezioni riunite della Corte dei conti, con riferimento all'ipotesi di accordo collettivo in oggetto, hanno deliberato, con le motivazioni di cui al «rapporto di certificazione», allegato alla delibera adottata nella Camera di consiglio del 20 ottobre 2005, «di prendere atto della quantificazione degli oneri inerenti all'ipotesi di accordo, ferme restando le problematiche relative alla sostenibilità finanziaria nel complessivo quadro della spesa sanitaria, riservandosi di riferire al Parlamento su tali aspetti»;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome sulla ipotesi di contratto in esame;
Sancisce intesa
sulla proposta di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici pediatri di libera scelta di cui in premessa.
Allegato - Testo integrato ACN per i Pediatri di Libera Scelta