CPR-SRP 23.03.05

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, PROVVEDIMENTO 23 MARZO 2005
(Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.06, Suppl. Ordinario n. 143)

Intesa, ai sensi dell'articolo 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, sulle proposte di accordi collettivi nazionali per la medicina generale e per la specialistica convenzionata - Testo integrato Accordo collettivo nazionale per la medicina generale. (Rep. n. 2272)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 23 marzo 2005:

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che all'art. 52, comma 27, nel sostituire l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - ha istituito la Struttura interregionale sanitari convenzionati - SISAC, per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale - ha previsto che tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, sia costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome - ha disposto che della delegazione facciano parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri - ha demandato ad un accordo in questa Conferenza la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - ha disposto, a tali fini, l'autorizzazione di una spesa annua, nel limite massimo di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003;

Visto l'art. 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, che dispone che il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in questa Conferenza Stato-Regioni previsto dal citato art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni e che l'accordo nazionale è reso esecutivo con l'intesa sancita in questa Conferenza, con le modalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il proprio atto rep. n. 1805 del 25 luglio 2003, con il quale, in attuazione del citato art. 52, comma 27, della legge n. 289 del 2002, si è proceduto alla disciplina del procedimento di contrattazione collettiva in questione e che l'art. 5, analogamente a quanto dispone il citato art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede:

al comma 5, che nel procedimento delle ipotesi di accordo in questione si debba acquisire l'intesa di questa Conferenza, chiamata ad esprimersi dopo la certificazione da parte della Corte dei conti, da rendere entro quindici giorni dall'invio, superati i quali il parere si intende positivamente reso, salvo la richiesta di acquisizione di ulteriori elementi di valutazione;

ai commi 6 e 7, che, ove la predetta certificazione non sia positiva, la Corte riferisca al Parlamento e che in ogni caso la procedura debba concludersi nei termini fissati dal comma 7 del citato decreto legislativo n. 165/2001 (quaranta giorni dall'ipotesi di accordo), decorsi i quali l'ipotesi di accordo è oggetto di intesa in questa Conferenza, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative;

Viste le proposte di accordi collettivi nazionali per la medicina generale e per la specialistica convenzionata, trasmessi dalla SISAC alla Corte dei conti e inviati a questa Conferenza dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con nota del 17 febbraio 2005, pervenuta il 21 febbraio 2005, al fine di acquisire l'intesa in oggetto di cui all'art. 2-nonies, comma 1, della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, ed all'art. 5, punto 5) e seguenti, del citato accordo Stato regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003;

Considerato che la Corte dei conti, con nota del 3 marzo 2005, ha comunicato alla SISAC, e anche a questa Conferenza, la certificazione non positiva, nonchè l'intendimento di voler acquisire ulteriori elementi di valutazione, per cui l'esame del punto, nella seduta della Conferenza tenutasi in pari data, è stato rinviato;

Vista la nota del 16 marzo 2005, con la quale la SISAC - ad integrazione della documentazione inviata il 17 febbraio 2005 - ha inoltrato alla Corte dei conti, informandone anche questa Conferenza, la ulteriore documentazione inerente gli aspetti in ordine ai quali la predetta Corte ha chiesto ulteriori elementi di valutazione;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta le regioni e le province autonome hanno espresso il loro positivo avviso sulle due ipotesi di contratti in esame;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze, ha evidenziato che la copertura dei costi va a carico delle risorse disponibili delle regioni e che, considerato che parte dei costi si basa su incrementi delle aliquote contributive, ritiene opportuno dare corso celermente ad un tavolo di monitoraggio per valutare la necessità che le maggiori aliquote contributive per i medici di medicina generale, volte a garantire l'equilibrio dell'ENPAM, partano immediatamente o successivamente, secondo il livello di equilibrio della gestione del fondo;

Acquisito l'assenso delle amministrazioni centrali interessate e delle regioni e delle province autonome;

Sancisce intesa

sulle proposte di accordi collettivi nazionali, di cui in premessa.

 

Allegato - Testo integrato ACN per la medicina generale