DMIUR 06.03.06 - articolo 6: Disposizioni transitorie e finali

Articolo 6 - Disposizioni transitorie e finali

(decreto abrogato dal BMIUR n. 105 del 30.06.14, articolo 6 - ndr)

(Decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, 6 marzo 2006)

1. Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, possono partecipare al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale in data anteriore a quella indicata dal MIUR per l'effettivo inizio dei corsi.

2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 febbraio 2003, n. 99.
(modificato dall'articolo 1, comma 3, del DMUR n. 1 del 09.01.08 - ndr)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


articolo precedente