DMIUR 06.03.06 - articolo 5: Valutazione titoli

Articolo 5 - Valutazione titoli

(decreto abrogato dal BMIUR n. 105 del 30.06.14, articolo 6 - ndr)

(Decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, 6 marzo 2006)

1. La commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 60 per la valutazione della prova scritta, 15 per la prova pratica, 7 per il voto di laurea e 18 per il curriculum degli studi universitari. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità ai seguenti criteri:

a) voto di laurea - max 7 punti:

per voto di laurea inferiore a 100.......

 punti 0

per ciascun punto da 100 a 109........

 punti 0,45

per i pieni voti assoluti.......................

 punti 6

per la lode........................................

 punti 7

b) curriculum - max 18 punti:

b.1) esami - max 5 punti.

Gli esami utili per la valutazione, in numero di 7, sono scelti dal Consiglio della scuola tra i corsi integrati in statuto e indicati nel bando, con punteggio così attribuibile:

per ogni esame superato con voti da 27 a 29/30

punti 0,25

per ogni esame superato con la votazione di 30/30     

punti 0,50

per ogni esame superato con lode

punti 0,75

b.2) qualità e attinenza della tesi alla tipologia di specializzazione - max 7 punti:

nessuna/scarsa attinenza (in base alla qualità)    

fino a punti 3

attinenza medio/alta (in base alla qualità)

fino a punti 7

b.3) attività elettive, o equipollenti certificate secondo le modalità previste dai singoli atenei/strutture didattiche, attinenti la tipologia di specializzazione svolte all'interno del percorso formativo del corso di laurea - max 3 punti:

per ogni attività elettiva       

fino a punti 1

b.4) pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione - max 3 punti:

ogni pubblicazione o lavoro in extenso       

fino a punti 0,50

2. Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche. Il giudizio relativo ai punti b2 e b3 deve essere motivato. Le frazioni di punto non previste nel presente regolamento non sono ammesse.

3. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La scuola garantisce la comunicazione dei risultati entro i 15 giorni successivi alle prove stesse. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato con la media di voti riportati, nei corsi integrati, più elevata (fino alla seconda cifra decimale), in caso di ulteriore parità viene preso in esame il voto di laurea.

4. Con il decreto ministeriale di assegnazione delle borse di studio è altresì indicata la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione.


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