DMIUR 06.03.06 - articolo 3: Commissione giudicatrice

Articolo 3 - Commissione giudicatrice

(decreto abrogato dal BMIUR n. 105 del 30.06.14, articolo 6 - ndr)

(Decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, 6 marzo 2006)

1. Presso ogni università è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla scuola; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati è superiore a 50 e semprechè le prove di esame si svolgano in più locali tra loro distanti che non consentono la presenza di commissari. Il comitato è composto da cinque componenti scelti tra professori e ricercatori della scuola o fra personale amministrativo dell'ateneo con qualifica dirigenziale o appartenente all'area C. Il comitato ha compiti di controllo circa la regolarità dell'espletamento delle prove e segnala eventuali irregolarità alla commissione che assume le relative decisioni. Nel caso di più scuole della stessa tipologia l'esame è unico; se il numero delle scuole è inferiore a quattro la commissione è integrata con un unico componente rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole è superiore a quattro la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna scuola.

2. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il direttore della scuola. Nel caso di più scuole della stessa tipologia è nominato presidente della commissione giudicatrice uno dei direttori a rotazione.


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