(decreto abrogato dal BMIUR n. 105 del 30.06.14, articolo 6 - ndr)
(Decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, 6 marzo 2006)
1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami,
indetto con decreto del rettore dell'università, per il numero di
posti determinati con decreto del Ministro, di cui all'articolo 35,
comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al concorso
possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data
anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con
obbligo di superare l'esame di Stato prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
medesimo. Nel bando sono altresì indicate la sede e la data della
prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le
necessarie disposizioni organizzative.
(modificato dall'articolo
1, comma 2, lettera a), del DMUR n. 1 del 09.01.08 - ndr)
2. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le singole università, nella medesima data per ogni singola tipologia. Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, è predisposto dal MIUR entro il 31 luglio di ciascun anno, in modo da poter adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonchè il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e in modo che le università possano pubblicare il relativo bando almeno 60 giorni prima della prova.
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata
della documentazione prevista dal bando, è presentata
all'università con apposizione di numero di protocollo e data,
ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di 30
giorni prima della prova stessa.
(modificato dall'articolo
1, comma 2, lettera b), del DMUR n. 1 del 09.01.08 - ndr)