DMIUR 06.03.06 - articolo 1: Ambito di applicabilitą e definizioni

Articolo 1 - Ambito di applicabilitą e definizioni

(decreto abrogato dal BMIUR n. 105 del 30.06.14, articolo 6 - ndr)

(Decreto del Ministero dell'istruzione dell'universitą e della ricerca, 6 marzo 2006)

1. Il presente regolamento disciplina le modalitą di accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per universitą, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;

b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni dell'area medica, di cui agli articoli 34-46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca;

d) per MIUR, il Ministero dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca;

e) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;

f) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.


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