(Decreto del Ministero della salute, 29 marzo 2006)
1. Il logo che puņ essere apposto sulle confezioni dei prodotti alimentari che usano sale arricchito con iodio, in modo da consentire un rapido riconoscimento da parte del consumatore finale, come disposto dall'art. 5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 55, č definito con le caratteristiche indicate nell'allegato 3.
2. Il logo di cui al comma 1 deve presentare una dimensione minima di 2 cm di larghezza e di 1,8 cm di altezza.