(Decreto del Ministero della salute, 29 marzo 2006)
1. La locandina, che deve essere esposta in tutti i punti vendita per informare la popolazione sui benefici della iodoprofilassi, come disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 55, è definita con le caratteristiche indicate nell'allegato 1.
2. I punti vendita hanno l'obbligo di esporre la locandina sopra
identificata nella versione a colori e con un formato minimo di
stampa equivalente ad un foglio A4, come indicato nell'art. 3, comma
3, della legge sopra citata.
(modificato dall'articolo
1, comma 2, del DMS 09.07.12 - ndr)