DMS 18.01.06 - articolo 1

Articolo 1

(Decreto del Ministero della salute, 18 gennaio 2006)

Per le motivazioni di cui in premessa ed in conformità al parere esoresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 28 gennaio 2004 al fine di salvaguardare eperienze, professionalità e diritti acquisiti, limitatamente ad un quinquennio, è mantenuta, solo per coloro che risultano già in possesso della specializzazione in «Otorinolaringoiatria e audiologia e foniatria», l'equipollenza delle specializzazioni e dei servizi.

Inoltre, è assicurata l'affinità tra le suddette specializzazioni per ulteriori cinque anni dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, per tutti coloro che risultano attualmente iscritti alle specializzazioni stesse. L'affinità decade per coloro che si iscrivono per la prima volta alle scuole di specializzazione in «audiologia e foniatria» ovvero in «otorinolaringoiatria», a far data dall'anno accacemico 2004/2005.


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