LEGGE N. 49, 21 FEBBRAIO 2006
(Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.02.06,
Suppl. Ordinario n. 45)
Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi
Allegato (omesso - ndr)
(per facilitare la lettura viene riportato il testo coordinato del decreto-legge n. 272, 30 dicembre 2005, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, stesso supplemento ordinario)
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato č stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchč dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivitą di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nel testo coordinato qui pubblicato gli articoli del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, vengono riportati privi delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata.
Si procederą successivamente alla pubblicazione del testo aggiornato del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.
Articolo 1 - Assunzione di personale della Polizia di Stato
Articolo 1-bis - Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura
Articolo 1-ter - Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
Articolo 2 - Misure urgenti per la funzionalitą dell'Amministrazione civile dell'Interno
Articolo 3 - Finanziamenti per le Olimpiadi invernali
Articolo 4 - Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero
Articolo 4-undevicies - Modificazioni all'articolo 656 del codice di procedura penale
Articolo 4-vicies - Modificazione all'articolo 671 del codice di procedura penale
Articolo 4-vicies semel - Modificazione all'articolo 47 della legge n. 354 del 1975
Articolo 4-vicies bis - Modificazione all'articolo 56 della legge n. 689 del 1981