Legge 49/06 - testo coordinato - articolo 4quinquiesdecies: Modifica dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990

Articolo 4-quinquiesdecies - Modifica dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990

(vedi ricorso per questione di legittimitą costituzionale del 03.05.06, del 05.05.06 n. 59, del 05.05.06 n. 60, del 05.05.06 n. 61, del 05.05.06 n. 62, del 05.05.06 n. 63;
sentenza della Corte costituzionale del 19-23 novembre 2007 - ndr)

(Legge n° 49, 21 febbraio 2006 - testo coordinato del decreto-legge 272/05)

1. L'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, č sostituito dal seguente:

«Art. 116 (Livelli essenziali relativi alla libertą di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la libertą di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivitą sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti č soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione alla specifica attivitą prescelta č rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

a) personalitą giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilitą di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivitą prescelta;

c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attivitą prescelto;

d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attivitą prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;

e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunitą, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attivitą prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.

3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.

4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalitą di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attivitą e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

6. L'autorizzazione con indicazione delle attivitą prescelte č condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:

a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;

b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;

c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attivitą per la quale č stata rilasciata l'autorizzazione.

7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attivitą gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

8. Presso il Ministero della giustizia č tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attivitą identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco č annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.

9. Per le finalitą indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee».


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