(vedi ricorso per questione di legittimitą costituzionale del
03.05.06, del
05.05.06 n. 59, del
05.05.06 n. 60, del
05.05.06 n. 61, del
05.05.06 n. 62, del
05.05.06 n. 63;
sentenza della
Corte costituzionale del 19-23 novembre 2007 - ndr)
(Legge n° 49, 21 febbraio 2006 - testo coordinato del decreto-legge 272/05)
1. L'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, č sostituito dal seguente:
«Art. 116 (Livelli essenziali relativi alla libertą di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la libertą di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivitą sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti č soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione alla specifica attivitą prescelta č rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:
a) personalitą giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilitą di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivitą prescelta;
c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attivitą prescelto;
d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attivitą prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;
e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunitą, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attivitą prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.
3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.
4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalitą di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attivitą e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
6. L'autorizzazione con indicazione delle attivitą prescelte č condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:
a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;
b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attivitą per la quale č stata rilasciata l'autorizzazione.
7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attivitą gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.
8. Presso il Ministero della giustizia č tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attivitą identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco č annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.
9. Per le finalitą indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee».