Legge 49/06 - testo coordinato - articolo 4quaterdecies: Modifica dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990

Articolo 4-quaterdecies - Modifica dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990

(vedi ricorso per questione di legittimitą costituzionale del 03.05.06, del 05.05.06 n. 59, del 05.05.06 n. 60, del 05.05.06 n. 62, del 05.05.06 n. 63
sentenza della Corte costituzionale del 19-23 novembre 2007 - ndr)

(Legge n° 49, 21 febbraio 2006 - testo coordinato del decreto-legge 272/05)

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, č sostituito dal seguente:

«Art. 113 (Competenze delle regioni e delle province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivitą di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:

a) le attivitą di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di paritą dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;

b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attivitą di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116;

c) la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la paritą di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;

d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;

3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della libertą di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;

5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione».


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