Decreto-legge 273/05 - articolo 27: Disposizioni in materia di Consorzi agrari

Articolo 27 - Disposizioni in materia di Consorzi agrari

(convertito, con profonde modifiche, dalla legge 51/06, cui si rimanda - ndr)

(Decreto-legge n° 273, 30 dicembre 2005)

1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il predetto termine, entro trenta giorni il Ministro delle attivitą produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria.».

2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410»;

b) dopo le parole: «di liquidazione, valuta», sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter,».

3. All'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, dopo il comma 1-bis, č aggiunto il seguente: «1-ter. Con decreto del Ministro delle attivitą produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, č istituita una commissione di valutazione delle attivitą dei consorzi agrari. La commissione č composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.».


articolo precedente // articolo successivo