(Legge n° 219, 21 ottobre 2005)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque preleva,
procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue, o produce al fine
di mettere in commercio o mette in commercio prodotti del sangue al
di fuori delle strutture accreditate o senza le autorizzazioni
previste dalla legge o per fini di lucro, è punito con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa da 206 euro a 10.329 euro. Se il
colpevole è persona che esercita la professione sanitaria, alla
condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione per
uguale periodo.
(abrogato dall'articolo
24, comma 6, del decreto legislativo 261/07 - ndr)
2. Nei casi indicati dal comma 1, l'azienda unità sanitaria locale
competente per territorio dispone la chiusura della struttura non
autorizzata.
(abrogato dall'articolo
24, comma 6, del decreto legislativo 261/07 - ndr)
3. Chiunque cede il proprio sangue o i suoi componenti a fini di lucro è punito con l'ammenda da 154 euro a 1.549 euro.
4. Alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. L'associazione che svolge le attività di cui al comma 4 è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione alla organizzazione e alla gestione delle unità di raccolta di cui all'articolo 7, comma 4.