Legge 219/05 - articolo 4: Gratuitā del sangue e dei suoi prodotti

Articolo 4 - Gratuitā del sangue e dei suoi prodotti

(Legge n° 219, 21 ottobre 2005)

1. Il sangue umano non č fonte di profitto. Le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria.

2. Le attivitā trasfusionali di cui all'articolo 2 rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale.


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