(Legge n° 219, 21 ottobre 2005)
1. Con la presente legge lo Stato detta principi fondamentali in materia di attivitą trasfusionali allo scopo di conseguire le seguenti finalitą:
a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
b) una pił efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei pił alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue;
c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;
d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti.
2. Per il raggiungimento delle finalitą di cui al comma 1, la presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetti:
a) i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio trasfusionale;
b) i principi generali per l'organizzazione, autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali;
c) le attivitą delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonchč delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;
d) le misure per la programmazione e il coordinamento del settore;
e) le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza;
f) le norme per la qualitą e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti.
3. Ai fini della presente legge si osservano le definizioni contenute nell'allegato 1.