LEGGE N. 219, 21 OTTOBRE 2005
(Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27.10.05, pag.
5)
Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati
Capo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1 - Finalitą ed ambito di applicazione della legge
Articolo 2 - Attivitą trasfusionali
Articolo 3 - Donazione di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche
Articolo 4 - Gratuitą del sangue e dei suoi prodotti
Capo II - ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE
Articolo 5 - Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attivitą trasfusionale
Articolo 6 - Principi generali per l'organizzazione delle attivitą trasfusionali
Capo III - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE
Articolo 7 - Associazioni e federazioni di donatori
Articolo 8 - Astensione dal lavoro
Articolo 9 - Disposizioni in materia fiscale
Capo IV - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI
Articolo 10 - Competenze del Ministero della salute
Articolo 11 - Principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attivitą trasfusionali
Capo V - MISURE PER IL COORDINAMENTO
Articolo 12 - Compiti del Centro nazionale sangue
Articolo 13 - Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale
Capo VI - MISURE PER L'AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE
Articolo 14 - Programma annuale per l'autosufficienza nazionale
Articolo 15 - Produzione di farmaci emoderivati
Articolo 16 - Importazione ed esportazione
Articolo 17 - Razionalizzazione dei consumi
Articolo 18 - Sistema informativo dei servizi trasfusionali
Capo VII - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE TRASFUSIONALI
Articolo 19 - Requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali
Articolo 20 - Accreditamento delle strutture trasfusionali
Capo VIII - NORME PER LA QUALITA' E SICUREZZA DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI
Articolo 21 - Disposizioni relative alla qualitą e sicurezza del sangue e dei
suoi prodotti
Capo IX- SANZIONI
Articolo 22 - Sanzioni
Capo X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 23 - Strutture equiparate
Articolo 24 - Servizio trasfusionale delle Forze armate
Articolo 25 - Relazione al Parlamento
Articolo 26 - Copertura finanziaria
Articolo 27 - Abrogazioni
Articolo 28 - Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano