(Decreto del Ministero della salute, 26 luglio 2005)
IL DIRIGENTE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
Visto in particolare l'art 73 della suddetta legge che attribuisce all'Amministrazione sanitaria il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, e successive integrazioni, di cui l'ultima rappresentata dal decreto dirigenziale 27 maggio 2004, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;
Viste le istanze presentate dalle regioni Abruzzo, Lazio, Piemonte e Toscana;
Riconosciuta l'opportunitą di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;
Preso atto pertanto della necessitą di aggiornare l'elenco degli uffici sanitari, anche alla luce di recenti trasferimenti e cancellazioni di precedenti sedi;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta: