DMS 26.07.05 - premessa

Premessa

(Decreto del Ministero della salute, 26 luglio 2005)

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;

Visto in particolare l'art 73 della suddetta legge che attribuisce all'Amministrazione sanitaria il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, e successive integrazioni, di cui l'ultima rappresentata dal decreto dirigenziale 27 maggio 2004, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;

Viste le istanze presentate dalle regioni Abruzzo, Lazio, Piemonte e Toscana;

Riconosciuta l'opportunitą di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;

Preso atto pertanto della necessitą di aggiornare l'elenco degli uffici sanitari, anche alla luce di recenti trasferimenti e cancellazioni di precedenti sedi;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:


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