DMS 15.07.05 - articolo 1

Articolo 1

(Decreto del Ministero della salute, 15 luglio 2005)

1. All'art. 1 del decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2002, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) č sostituita dalla seguente: «d) quarta dose di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato (contenente 40 Unitą di antigene D per il poliovirus tipo 1, 8 Unitą di antigene D per il poliovirus tipo 2 e 32 Unitą di antigene D per il poliovirus tipo 3) somministrata al compimento del quinto - sesto anno di vita, in occasione della somministrazione del vaccino DTP e della seconda dose di MPR e, comunque, non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla somministrazione della terza dose»;

b) dopo il comma 1 č aggiunto il seguente: «1-bis. Le indicazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sono attuate dai Centri vaccinali distrettuali a partire dal 1° gennaio 2006. La coorte di nascita anno 2004 sarą vaccinata per la quarta dose di IPV al compimento del quinto - sesto anno di vita, vale a dire a decorrere dal 1° gennaio 2009. Per quanto riguarda le coorti di nascita precedenti all'anno 2004 permangono le modalitą organizzative di offerta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresi i recuperi dei ritardatari».

Il presente decreto č trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti.

Il decreto entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


premessa