Legge 168/05 - articolo 5: Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori

Articolo 5 - Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori

(Legge n. 168, 17 agosto 2005 - Testo coordinato del DL 115/05)

01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «La targa è personale», sono inserite le seguenti: «è abbinata a un solo veicolo».

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza di un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.»;

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguito dal medico di medicina generale.».
(modificato dall'articolo 22-bis del decreto-legge 248/07, convertito dalla legge 31/08 - ndr)

1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.»;

c) al comma 12, le parole: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale»;

d) al comma 13-bis, le parole: «Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti».

1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai documenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.