(Decreto legislativo n° 126, 20 giugno 2005)
1. Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 decorre dalla data di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 4 ed all'articolo 5, comma 1, e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Entro un anno dal termine cui al comma 1, la regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.