Decreto legislativo 126/05 - articolo 4: Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative

Articolo 4 - Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative

(Decreto legislativo n° 126, 20 giugno 2005)

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del Ministero della salute, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.


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