Decreto legislativo 126/05 - articolo 3: Trasferimento di personale

Articolo 3 - Trasferimento di personale

(Decreto legislativo n° 126, 20 giugno 2005)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, è trasferita alla regione una unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2000, in materia di salute umana e sanità veterinaria, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto delle procedure individuate dal regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in euro 30.780,83 annui.

4. Con decreti del Ministro della salute si provvede alle variazioni, in aumento o in diminuzione, necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.


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