Errata-corrige 16.05.05

ERRATA-CORRIGE
(Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16.05.05, pag. 63)

Comunicato relativo al decreto 3 marzo 2005 del Ministero della salute recante: «Protocolli per l'accertamento della idoneitą del donatore di sangue e di emocomponenti». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 85 del 13 aprile 2005)

Nell'allegato 4 al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 12, prima colonna, il riquadro relativo alla «Malaria», č sostituito dal seguente:

Malaria:

- individui che sono vissuti in zona malarica nei primi 5 anni di vita o per 5 anni consecutivi della loro vita Esclusione dalla donazione di sangue intero, emazie e piastrine per i 3 anni successivamente al ritorno dall'ultima visita in zona endemica a condizione che la persona resti asintomatica. E' ammessa la donazione di plasma da inviare al frazionamento industriale (*).
- individui con pregressa malaria Possono donare plasma da inviare al frazionamento industriale (*).
- visitatori asintomatici di zone endemiche 6 mesi dopo aver lasciato la zona di endemia.