(Decreto del Ministero della salute, 15 luglio 2004)
1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuto a trasmettere al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i dati di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2001, oltre all'informazione che individua lo stabilimento di consegna dei bollini.
2. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuto a trasmettere alla banca dati le informazioni relative ai bollini forniti ai produttori secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.