DMS 15.07.05 - articolo 4: Flussi di uscita della Banca dati

Articolo 4 - Flussi di uscita della Banca dati

(Decreto del Ministero della salute, 15 luglio 2004)

1. Il Ministero della salute - Dipartimento della qualitą - Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema ha completo accesso alla banca dati per elaborazioni finalizzate al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza.

(Vedi modifica apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del DMS 11.05.18 - ndr)

2. I dati memorizzati presso la banca dati centrale possono essere messi a disposizione dei soggetti autorizzati dalla medesima Agenzia a collegarsi alla banca dati medesima, per l'acquisizione dei dati stessi.

3. I criteri di ammissibilitą all'accesso ai dati saranno improntati alla volontą di rafforzare ed amplificare le misure di contrasto delle possibili frodi in danno della salute pubblica, del Servizio sanitario nazionale e dell'erario. Sono, quindi, autorizzate, immediatamente le regioni e le aziende sanitarie locali anche per permettere di monitorare, in tempo reale, i consumi farmaceutici locali e per altre proprie procedure interne.

4. Sono previsti diversi livelli di accesso, in funzione delle necessitą di rispetto della privacy e della necessaria garanzia di riservatezza dei dati comunicati dai vari soggetti della catena produttiva e distributiva.

(Vedi modifica apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del DMS 11.05.18 - ndr)

5. E' consentito agli organi di pubblica sicurezza, compresa la Guardia di finanza, l'impiego della banca dati centrale per i compiti istituzionali di prevenzione e repressione delle attivitą illegali.

(Vedi modifica apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del DMS 11.05.18 - ndr)


articolo precedente // articolo successivo