DMS 15.07.05 - articolo 3: Raccolta e trasmissione dei dati alla Banca dati centrale

Articolo 3 - Raccolta e trasmissione dei dati alla Banca dati centrale

(Decreto del Ministero della salute, 15 luglio 2004)

1. A ciascuno dei soggetti di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni, verrà assegnato dal Ministero della salute un identificativo univoco, eventualmente distinto per ciascuna sede territoriale del soggetto stesso. Tale elenco sarà pubblicato sul sito internet del Ministero della salute. Qualora un soggetto interessato, pur avendone diritto, non fosse contemplato nell'elenco, potrà fare richiesta di inserimento mediante domanda da presentare secondo le modalità pubblicate sul sito internet del Ministero della salute.

2. Tutti i soggetti di cui al precedente comma devono attenersi alle specifiche di raccolta, registrazione e trasmissione alla Banca dati centrale delle informazioni riguardanti:

a) numero identificativo della confezione riportato sul bollino in codice a barre tipo 39;

b) numero progressivo della singola confezione riportato sul bollino in codice a barre tipo 2/5;

c) numero identificativo del mittente e numero identificativo del destinatario, nell'ambito dei soggetti autorizzati, così come riportato nel disciplinare allegato al presente decreto.

3. I produttori devono altresì trasmettere alla banca dati centrale il lotto di produzione e la data di scadenza per ciascuna confezione di prodotto medicinale.

4. I produttori, depositari e grossisti dei prodotti medicinali che forniscono le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico, devono altresì comunicare alla banca dati centrale il valore di fornitura per categoria terapeutica omogenea dei medicinali e inoltre il numero di Defined Daily Doses (DDD) fornite.

(Vedi modifica apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del DMS 11.05.18 - ndr)


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