(Decreto del Ministero della salute, 15 luglio 2004)
1. La trasmissione dei dati è riferita ai movimenti di entrata ed uscita delle confezioni medicinali da parte dei soggetti di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Tutte le trasmissioni dei dati tra i soggetti di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni e la Banca dati centrale devono avvenire in modalità sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica.