(Decreto del Ministero della salute, 14 ottobre 2004)
MODALITA' DI NOTIFICA DELLA SINDROME/INFEZIONE DA ROSOLIA CONGENITA E DELLA INFEZIONE DA ROSOLIA IN GRAVIDANZA.
Per la segnalazione dei casi di sindrome/infezione da rosolia congenita e della infezione da rosolia in gravidanza deve essere osservato il seguente flusso informativo.
1) Il medico che ha osservato il caso o ha posto il sospetto di sindrome/infezione da rosolia congenita e di infezione da rosolia in gravidanza deve segnalarlo, entro due giorni:
all'Azienda sanitaria locale in cui è stato avanzato il sospetto diagnostico.
2) L'Azienda sanitaria locale competente, con la collaborazione del medico segnalatore, cura l'indagine epidemiologica e la raccolta di tutte le informazioni necessarie per la compilazione delle schede di notifica, di cui all'allegato 2 ed all'allegato 3.
3) L'Azienda sanitaria locale competente invia le suddette schede all'Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma.
4) L'Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma invia le schede di notifica di sindrome/infezione da rosolia congenita e di infezione da virus della rosolia in gravidanza, con cadenza mensile a:
Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio V - Viale della civiltà romana, 7, 00144 Roma, fax 06/59943096 - posta elettronica: dpv.oemi@sanita.it
Istituto superiore di sanità - Centro nazionale epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute, reparto malattie infettive - Viale Regina Elena, 299, 00161 Roma, fax 06/44232444 - posta elettronica: simi@iss.it
L'Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma invia riepiloghi mensili per provincia, sesso ed età a Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e all'ISTAT.
5) Il Ministero della salute assicura il ritorno periodico dell'informazione sull'andamento della rosolia congenita.